Il TAR, nella sentenza indicata, chiarisce che in pendenza di procedimento di condono, gli unici interventi edilizi consentiti sul manufatto sono quelli diretti a garantirne l'integrità e la conservazione del medesimo. Pertanto,tali interventi di regola non possono spingersi sino alla demolizione e ricostruzione (né totale né parziale), salvo che essi risultino in qualche modo indispensabili ma, in tal caso, l'interessato dovrà necessariamente interloquire preventivamente con l'amministrazione al fine di consentire a quest'ultima di stabilire quali siano i caratteri e le esatte dimensioni del manufatto abusivo al fine di verificarne la condonabilità e di accertare che la successiva ricostruzione sia effettivamente fedele al manufatto abusivo preesistente (T.A.R. Napoli, Sez. VI, 2 maggio 2012, n. 2000, T.A.R. Liguria, Sez. I, 17 febbraio 2010, n. 603).
Il Consiglio di Stato si era pronunciato in una fattispecie analoga statuendo che: quando la demolizione e la successiva ricostruzione di un manufatto non danno luogo alla fedele riedificazione del precedente manufatto per sagoma, superficie e volume, non si è in presenza di ristrutturazione edilizia, bensì di nuova costruzione, per cui è necessario il rilascio di apposito titolo edilizio. In tal caso è legittima l’archiviazione della domanda di condono relativa al primo fabbricato, essendo effettivamente venuta meno la stessa opera per cui si riferiva la richiesta (Consiglio Stato, Sez. IV, 24 dicembre 2008, n. 6550).
Secondo una precedente sentenza dello stesso T.A.R., la demolizione e ricostruzione in pendenza di condono sarebbero, invece, possibili, ove non si proceda ad alcuna variazione di sagoma, superficie e volume, rispetto all'edificio preesistente (TAR Puglia, Bari, Sez. II, 7 aprile 2003 n. 1630).
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