lunedì 28 gennaio 2013

La nuova disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, lavori edili e appalti pubblici


La nuova normativa sui ritardi nei pagamento (D. Lgs. n. 192/2012) è entrata in vigore lo scorso 1° gennaio 2013 e si applica a tutte le transazioni commerciali concluse da quella data.
Cerchiamo di fare un po' di chiarezza sulle norme di legge che modificano quelle del D. L.gs. n. 231/2002.
Innanzitutto, cosa si intende per transazioni commerciali?
Sono i contratti avente ad oggetto la consegna di merci e/o la prestazione di servizi conclusi fra imprenditori o fra imprenditori e la Pubblica Amministrazione. La norma (art. 1 comma 1) precisa che sono imprenditori anche coloro che esercitano una libera professione.
La norma parla esclusivamente di "merci" e non di beni, per cui il dato testuale escluderebbe dall'applicazione del D. Lgs. n. 231/2002 i beni immateriali, come ad es. marchi e brevetti.
Qual è la nuova definizione di Pubblica Amministrazione?
Il Legislatore modifica la precedente e più ampia definizione di Pubblica Amministrazione recependo quella che il Codice dei Contratti Pubblici (art. 3, comma 25, D. Lgs. n. 163/2006) detta per le "amministrazioni aggiudicatrici", ossia: "le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti". Le incertezze interpretative che riguardano, in alcuni casi, il concetto di "amministrazione aggiudicatrice" si trasmettono anche a questa norma.
La nuova normativa si applica anche alle imprese edili ed ai lavori pubblici?
Come chiarito nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 gennaio 2013, la normativa è applicabile anche alle imprese edili e ai lavori pubblici, a patto che riguardino lavori assegnati da "amministrazioni aggiudicatrici".
Vi è un solo tipo di interessi moratori?
La norma distingue fra "interessi moratori", che sono quelli fissati dalle parti nel contratto e gli "interessi legali di mora" che si applicano per legge ove le parti non abbiano disposto diversamente.
Come sono calcolati gli interessi legali di mora?
Gli interessi legali di mora sono calcolati su base giornaliera al tasso di interesse applicato dalla BCE alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento (definito "tasso di riferimento"), maggiorato dell'8%. In precedenza, l'aumento rispetto al tasso di riferimento era del 7%.
Come si può conoscere il tasso di riferimento?
Il tasso di riferimento viene comunicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con cadenza semestrale, ossia dopo il 1° gennaio e dopo il 1° luglio, pubblicandolo sulla Gazzetta Ufficiale.
Il debito deve rimborsare al creditore i costi sostenuti per il recupero del proprio credito?
L'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2002 è stato modificato dalla nuova legge, prevedendo che il credito "ha diritto al recupero della somme non tempestivamente corrisposte" . Nella nuova formulazione è venuto meno il riferimento alle tariffe professionali forensi in materia stragiudiziale, ora abolite, ed è stato fissato un risarcimento del danno forfettario (a prescindere, quindi, dall'entità del credito) pari a 40 Euro, sala la prova del maggior danno che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito, quindi anche le spese legali.
Da quanto decorrono gli interessi di mora? E' necessaria la costituzione in mora del debitore?
Gli interessi moratori decorrono senza che sia necessaria la costituzione in moda del debitore, dai seguenti momenti:
a) 30 giorni dalla data di ricevimento, da parte del debitore, della fattura o di altra richiesta di pagamento dal contenuto equivalente;
b) se non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta di cui al punto a), 30 giorni dal ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi;
c) in ogni caso, il termine di 30 giorni decorre dal ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, se il creditore ha inviato prima la fattura o la richiesta di pagamento;
d) 30 giorni dalla data di accettazione o della verifica di merci o servizi previste dalla legge o dal contratto, qualora la fattura o la richiesta di pagamento siano ricevute dal debitore prima di tale data.
Possono essere indicati termini diversi?
Tra privati possono essere inseriti termini maggiori, salvo che "gravemente iniqui per il creditore". 
Tra privati e P.A. i termini sopra indicato non possono essere superiori a 60 giorni. Sono comunque di 60 giorni, in deroga a quelli previsti dall'art. 2 D. Lgs. n . 231/2002 quanto si tratta a) di imprese pubbliche tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza ( D. Lgs. n. 333/2003) o b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria.
Cosa succede se il contratto (o il bando di gara) prevedono termini per la verifica di merci o servizi maggiori?
L'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 (come modificato dalla nuova Legge) prevede che "quando è prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto, essa non può avere una durata superiore a 30 giorni dalla data di consegna della merce o dalla prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalla parti e previsto nella documentazione di gara e purchè ciò non sia gravemente iniquo."
Le clausole contrattuali che siano difformi dalla normativa sono valide?
Occorre considerare caso per caso. La legge prevede dei casi in cui le clausole difformi sono nulle, ossia si considerano come non inserite e vengano sostituite automaticamente da quelle di legge. In particolare, sono nulle le clausole "gravemente inique in danno al creditore". 
La normativa elenca alcuni casi di "grave iniquità": le clausole che escludono gli interessi di mora o il risarcimento dei costi di recupero. Si noti che la norma parla di "costi di recupero" e non di risarcimento del danno, peraltro, nel caso in cui venga escluso del tutto il risarcimento del danno, si potrà applicare il principio giuridico che sancisce l'impossibilità di rinunciare ad un diritto prima che sia sorto, così come quello che prevede la nullità della clausola contrattuale che esclusa il risarcimento del danno causato dal debitore con dolo o colpa grave.
E', infine, nulla la clausola che ha ad oggetto la predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della fattura, se il debitore è la P.A.
Come si coordina la nuova normativa con quella prevista per gli appalti pubblici?
Lo chiarisce la circolare citata del Ministero dello Sviluppo Economico:
a) Il termine previsto dall'art. 143, comma 1, secondo periodo, del Regolamento del Codice Contratti Pubblici (D.P.R. n. 207/2010), per il pagamento delle rate di acconto, resta in vigore, in quanto prevede un termine non superiore a 30 giorni.
b) Il termine di 45 giorni previsto dall'art. 143, comma 1, primo periodo, del Regolamento, relativo all'emissione del certificato di pagamento dalla maturazione del SAL, è ridotto a 30 giorni, salvo che il bando non preveda un termine maggiore che non potrà comunque essere superiore a 45 giorni.
c) Il termine di 90 giorni previsto dall'art. 143, comma 2 del Regolamento e dall'art. 141 comma 9 del Codice Contratti Pubblici, sarà ridotto a 30 giorni, salvo che il bando non preveda un termine maggiore che non potrà comunque essere superiore a 90 giorni, ricorrendo i presupposti dell'art. 4, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2002.
c) Restano in vigore il termine di 6 mesi, elevabile fino ad un anno per l'emissione del certificato di collaudo (art. 141, comma 1, Codice Contratti Pubblici) e quello di 3 mesi per l'emissione del certificato di regolare esecuzione, se espressamente concordati fra le parti e risultanti dalla documentazione di gara, come previsto dall'art. 4, comma 6, D. Lgs. n. 231/2002 modificato.
Cosa si può fare se il debitore ha pagato il capitale ma non gli interessi moratori?
Se il debitore è un imprenditore privato, il creditore potrà agire giudizialmente e ottenere un decreto ingiuntivo che ordini al debito il pagamento degli interessi non versati. 

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